La Svizzera si colloca ai vertici della classifica internazionale per la produttività del lavoro (valore aggiunto per ore di lavoro). Nel dettaglio i fattori che determinano questa alta produttività sono riassunti nella tabella seguente:
Giorni di lavoro annuali: 260 giorni
Vacanze: 20/25 giorni
Festività ufficiali in Ticino: 9 giorni
Media assenze annue: 6 giorni
Giorni di lavoro effettivi: 225 giorni
Ore di lavoro settimanali: 40/42 ore
La Legge sul lavoro consente un lavoro straordinario massimo di 170 ore all'anno per dipendente. Il lavoro diurno copre la fascia tra le 06.00 e le 20.00. Il lavoro notturno, prestato dalle 23.00 in poi, è soggetto ad approvazione da parte delle autorità ed è disciplinato da particolari regolamentazioni.
La disdetta é la dichiarazione, tramite la quale una parte contraente manifesta all'altra la sua volontà.
Durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di sette giorni; é considerato tempo di prova il primo mese di lavoro (art. 335b cpv.1). Il tempo di prova non può, comunque, superare i tre mesi (art.335b cpv.2).
Dopo il tempo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi.
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