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Frontalieri in Svizzera e Permesso di Lavoro

In base al sito dell'Ufficio Federale della Migrazione si definisce frontaliere:

"un cittadino del'UE/AELS che risiede in uno Stato dell'UE/AELS ed esercita un'attività lucrativa dipendente o indipendente in Svizzera".

Sono parte dell'UE-17/AELS: Francia, Germania, Austria, Italia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Svezia, Finlandia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Grecia, Cipro e Malta, Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

Il 1° giugno 2007 sono entrate in vigore diverse norme che facilitano l'esercizio di attività lucrative dipendenti ed indipendenti in Svizzera, rimuovendo diverse restrizioni precedentemente presenti relativamente all'accesso al mercato del lavoro Svizzero.

In particolare:

- A decorrere dal 1° giugno 2007 è abolito il limite sul numero di permessi di soggiorno rilasciati a cittadini dell'UE-17/AELS che intendono esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente in Svizzera.

- I lavoratori dell’UE-17/AELS assunti da un datore di lavoro Svizzero per una durata massima di tre mesi per anno civile non necessitano di un permesso.

- I soggiorni di durata superiore a tre mesi in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa restano soggetti a permesso, ma non a contingenti.

- Sono state abolite le zone frontaliere per i cittadini dell’UE-17/AELS, che possono esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera pur mantenendo la residenza principale in uno Stato dell'UE/AELS (mobilità geografica e professionale completa).

Queste sono solo alcune indicazioni di massima relativamente all'accesso al mercato del lavoro Svizzero in qualità di lavoratori frontalieri.

Per avere tutti i dettagli in merito, vi suggeriamo di visitare il sito ufficiale:

Lavoro - Autorizzazioni al Lavoro (AELS)