Mai sentito parlare di contrabbando ? Eccoti qui sotto i dettagli del bravo Ugo ...
Ciao, Fabio.
===========
Il caso dell’acquisto di un veicolo in Svizzera e usato da un residente in Italia
Attenti al contrabbando di automobili che è severamente punito
dalle leggi italiane
Caro Avvocato,
sono un cittadino italiano residente in Italia che stima e ama molto la Svizzera, Paese nel quale vorrebbe presto andare ad abitare.
Circa un anno fa ho comprato in Svizzera una bella autovettura e me la sono intestata pensando di poter con la stessa venire in Italia e provvedere poi con calma alla sua regolarizzazione iscrivendola al Pubblico Registro Automobilistico.
Io ho usato la macchina per parecchi mesi, con targa svizzera, senza incontrare problemi di sorta. Un paio di mesi fa ho parcheggiato l’auto in zona vietata. Ritornato a prendere la macchina ho trovato un vigile che mi aspettava. Gli ho esibito i documenti miei e della macchina e pensavo di dover pagare una multa e basta. Invece il vigile, dopo avermi interrogato sulla provenienza della macchina (io, che ero in perfetta buona fede, gli ho detto tutta la verità!), mi ha contestato la violazione dell’art. 292 del Decreto del Presidente della Repubblica 23.1.1973 n. 43 per avere importato nel territorio dello Stato italiano l’autoveicolo in questione senza aver adempiuto al pagamento dei diritti di confine. Io sono rimasto semplicemente strabiliato e gli ho fornito tutte le spiegazioni del caso. Il vigile non se ne è dato per inteso ed ha redatto un verbale nel quale ha scritto testualmente quanto segue:
“Veicolo comprato-acquistato in Svizzera Canton Ticino il mese di luglio 2005. La parte dichiara: ho acquistato il veicolo in Svizzera e, pur passando parecchie volte la Dogana, mai nessuno mi ha richiesto il pagamento dei diritti di confine. In questo periodo ho circolato con il veicolo pensando di avere un anno di tempo, come stabilisce il Codice della Strada. Ho chiesto informazioni anche all’ACI: mi è stato confermato che potevo circolare per un anno ex art. 132 Codice della Strada”.
Successivamente il vigile ha proceduto alla mia identificazione e infine ha proceduto al sequestro della mia autovettura.
Come Lei può ben immaginare, io sono rimasto malissimo. Ho cercato di raccogliere informazioni presso amici e professionisti, ma nessuno è stato in grado di dirmi qualcosa di preciso. Da un amico svizzero ho saputo che Lei, negli anni passati, si è occupato più volte anche nella Sua Rubrica sulla Gazzetta Svizzera di casi analoghi al mio. Dato che non vorrei proprio perdere l’autoveicolo (che mi è costato parecchio!), La prego di essere così gentile di dirmi che cosa devo fare per trarmi da questo gravissimo impiccio.
P.R. Milano
Risposta
Caro Lettore italiano,
come i miei più fedeli Lettori certamente ricordano, io negli anni ‘80/’90 mi sono occupato più volte di casi simili al Suo. Simili, ma non uguali. Infatti, mentre nei casi precedenti mi sono soprattutto trovato di fronte a persone che erano state sorprese a guidare un’autovettura con targa straniera che era stata loro prestata, magari per una piccola commissione, da un amico straniero di passaggio in Italia, nel Suo caso mi sono trovato di fronte ad una situazione nuova, quanto meno per la sua... audacia. Infatti Lei, residente in Italia, si è recato in Svizzera; ha visto un’autovettura che le andava proprio a pennello; se l’è comprata senza por tempo in mezzo. Ritornato in Italia a bordo della sua autovettura – nuova fiammante e munita, per di più, di una bella e bicroma targa ticinese, lei, entusiasta dell’acquisto, l’ha probabilmente perfino esibita agli amici che l’hanno giustamente invidiata. E’ vero che lei, come scrive ha “pensato” di poterla tranquillamente “regolarizzare iscrivendola al PRA di Milano”, ma è altrettanto vero che lei si è goduto la sua nuova vettura per mesi e mesi senza neppure pensare alla “regolarizzazione”. Sono quindi certo che se lei non avesse parcheggiato in zona vietata e non avesse trovato un Vigile “maledettamente” attento e pignolo che le ha fatto un “maledetto” verbale, probabilmente ancor oggi lei circolerebbe per l’Italia con la sua bella vettura con targa bicroma senza neppure lontanamente immaginare ciò che avrebbe potuto accaderle. Come vedremo in appresso.
Una consolazione: sappia, caro Lettore italiano, che per quel che ne so io, un discreto numero di persone, soprattutto cittadini svizzeri che risiedono abitualmente in Italia, circola tranquillamente “nel peccato” a bordo di autovettura con targa svizzera. Tali persone sono assolutamente certe, in forza della loro nazionalità e senza pensare alla loro residenza, di non poter mai rimanere intrappolati da una normativa che essi considerano arcaica e superata da questo o quel trattato pluri o bilaterale stipulato dalla Confederazione con la Comunità Europea o con l’Italia. Sappia che alcune di queste persone mi interpellano e, nonostante le mie circostanziate spiegazioni e nonostante i miei buoni consigli, non se ne danno per inteso e continuano a comportarsi come prima sostenendo che io sono... eccessivamente pignolo e prudente.
Ecco, quindi, una buona ragione in più per pubblicare in questa Rubrica (dopo anni di silenzio sul tema) la sua interessante lettera.
1) Il Testo Unico delle Disposizioni Legislative in Materia Doganale
La materia, davvero complessa, è disciplinata dal “Testo Unico delle Disposizioni Legislative in Materia Doganale” promulgato con Decreto del Presidente della Repubblica il 23 gennaio 1973 n. 43 e successivamente ampiamente, rivisto, corretto, modificato ed integrato. D’ora in avanti chiamerò questo testo legislativo con una espressione un po’ curiosa: il “TULD”.
Il TULD è un strumento legislativo costituito da qualcosa come 352 articoli. Articoli che comprendono, per l’appunto, tutte le disposizioni legislative vigenti in Italia in materia doganale. Insomma: un vero e proprio... “vademecum-mattone” di non facile lettura e di non facile comprensione. Nel TULD vi sono Innanzitutto le disposizioni che riguardano la “linea doganale” ed il “territorio doganale”. La “linea doganale” è rappresentata dal lido del mare e dai confini con gli altri Stati. Il “territorio doganale” è il territorio circoscritto (e cioè ricompreso) nella linea doganale. E’ di intuitiva evidenza, quindi, che il “momento” che deve essere preso in considerazione agli effetti di quello che diremo in appresso è quello in cui una “merce” (termine che comprende praticamente tutto ciò che può essere trasportato) varca la “linea doganale” ed entra nel “territorio doganale italiano”.
Il contrabbando
Il TULD stabilisce anzitutto che, perchè gli attraversamenti della linea doganale siano legittimi, debbono avvenire nel pieno rispetto delle formalità volute dalla legge. In difetto di che si verificano delle “violazioni”. Violazioni che si dividono in “contrabbando”, in “contravvenzio ni” ed in “illeciti amministrativi”. Non potendo soffermarmi su tutte queste violazioni, mi limiterò a parlare della violazione più grave e cioè del reato di “contrabbando”. I tipi di contrabbando sono i più disparati. Ne ricordo solo i più frequenti e cioè quelli che sono ben noti a coloro che per varie ragioni attraversano frequentemente la frontiera italo-svizzera. L’art. 282 (contrabbando nel movimento delle merci) stabilisce che “E’ punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:
a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell’art. 16
b) ............omissis
c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merce di altro genere o in qualunque mezzo di trasporto per sottrarle alla visita doganale
d- e- f) omissis”
Leggendomi, molti Lettori ricorderanno certamente (magari con un... brivido) i passaggi in dogana effettuati con al seguito le più disparate merci. Fra tali merci ne ricordo una che va molto di moda: gli orologi. Ma di questo tipo di contrabbando parleremo, forse, in un’altra occasione. La Giurisprudenza è ricchissima!
Oggi l’unica cosa che mi sembra opportuno ricordare è che bisogna stare bene attenti a ciò che si risponde quando il doganiere domanda “Ha nulla da dichiarare?” Se la risposta è “nulla” e poi viene fatto un controllo, si possono avere spiacevoli sorprese.
L’automobile
Ma veniamo a parlare delle automobili che è poi l’argomento che ci interessa nella fattispecie.
Il reato di contrabbando delle automobili in fatto si configura quando una persona residente in Italia acquista all’estero un’automobile, attraversa la linea doganale e la trasferisce in Italia senza provvedere al pagamento dei c.d. “diritti di confine” spettanti allo Stato italiano. In tal caso questa persona deve provvedere al pagamento dei diritti di confine dovuti e, in più, deve pagare una multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi. Ma cosa si intende per “diritti di confine” allorché si parla di autovetture? Si intende innanzitutto il “dazio” (calcolato normalmente nella misura del 10% del valore dell’autovettura) e in secondo luogo si intende l’IVA all’importazione, calcolata normalmente nella misura del 20% sempre del valore dell’autovettura.
Vale la pena di porre in risalto, a questo punto, che nel 1999, in un clima generale di depenalizzazione di vari reati, fu inserito nel TULD un nuovo articolo: il 295 bis, nel quale in sostanza si stabiliva che se la violazione dei diritti di confine dovuti per la violazione commessa non avesse superato le Lire 7.745.000 (divenute poi Euro 4.000), sarebbe stata applicabile all’autore del contrabbando, in luogo della pena prevista dagli articoli sopra ricordati, soltanto una semplice sanzione amministrativa pecuniaria di entità non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine evasi.
Al profano può sembrare che, in sostanza, nell’ipotesi depenalizzata la sanzione sia la stessa prevista nell’ipotesi della sanzione non depenalizzata. Ciò perchè l’entità economica da corrispondere è sempre la stessa. In realtà il cambiamento è, invece, enorme perchè, mentre prima il fatto era considerato un “delitto” (perseguibile con un vero e proprio processo penale e sanzionabile con una multa e con una confisca), dopo il 1999 il fatto è stato trasformato in un semplice “illecito amministrativo” punibile con una sanzione amministrativa. Purtroppo la sanzione penale accessoria della confisca permane in entrambe le ipotesi. Dal che discende che si potrà evitare il processo penale, si potrà evitare una condanna con menzione nel Casellario Giudiziale, ma non si riuscirà mai ad evitare la confisca e cioè la perdita totale dell’autovettura. Sta scritto infatti nel 3° comma dell’art. 334: “L’estinzione del reato (per qualsiasi motivo: N.d.r.) non impedisce l’applicazione della confisca la quale è disposta con provvedimento dell’amministrazione doganale”.
Ma non basta: nel caso in cui la violazione dei diritti di confine superi il limite di Euro 4.000 sopra indicato, l’autore della violazione non si può ovviamente avvalere dei vantaggi concessi dalla depenalizzazione, ma dovrà decidere se affrontare il processo penale (cosa quanto mai sconsigliabile salvo nei casi eccezionali nei quali si possa dimostrare che l’uso della macchina è stato effettuato in un caso di forza maggiore: vedi sopra) oppure avvalersi di un altro “beneficio” offerto dal TULD all’art. 334 (estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa). In altre parole a termini dell’art. 334 allorché si constati che il delitto di contrabbando può essere punito con la sola pena della multa, l’Amministrazione doganale può (bontà sua!) consentire che il colpevole effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso da determinarsi sempre dall’Amministrazione. Il pagamento della somma stabilita estingue il reato. Come detto sopra, in questo caso, rimane ferma la confisca della macchina.
Riassumendo, è evidente che la normativa in questa materia è spaventosamente sanzionatoria perchè si devono pagare un mucchio di denaro e, in più, si perde il bene. Il legislatore è quindi severissimo in materia di contrabbando. Solo per gli addetti ai lavori aggiungo che il legislatore penale equipara il delitto “tentato” al delitto “consumato”, mentre in tutte le altre ipotesi di reato il reato tentato viene punito in modo meno severo del reato consumato. A questo punto dovrei fare i conti su ciò che a lei finirà per costare questa vicenda. Ma, per fare ciò, avrei proprio bisogno di sapere qual è il valore che è stato attribuito dall’Ufficio delle Dogane alla sua autovettura. Valore che, in mancanza di una fattura o di un riferimento preciso, viene fissato in base a criteri particolari. Criteri a proposito dei quali posso solo dire che non sono particolarmente vessatori. Anzi, il contrario.
Un’ultima annotazione: in linea di principio l’autovettura a lei confiscata verrà venduta con il sistema dell’asta pubblica. Sempre in linea di principio, lei a tale asta non potrà partecipare.
Insomma ed in conclusione: peggio di così non le poteva proprio andare. Forse sarebbe stato meglio raccogliere informazioni più precise da un esperto anziché partire da supposizioni che, alla prova, si sono dimostrate tutte sbagliate.
Avvocato Ugo Guidi